FABRIZIO DANIELE

FABRIZIO DANIELE (1582 - 1643)

giurista, amministratore pubblico

Immagine del soggetto

Frontespizio degli "Oblighi de' signori conservatori del Sacro Monte di Pietà ...", Udine 1682.

Nacque a Udine il 25 giugno del 1582, figlio di Muzio avvocato fiscale e provveditore ai confini della Repubblica Veneta. Laureatosi in giurisprudenza a Padova, una volta rientrato in Friuli affiancò il padre sia nella pratica forense sia negli incarichi consulenti per le frequenti controversie confinarie e feudali che caratterizzavano il governo e l’amministrazione del territorio in quei decenni. Iniziò presto anche il fitto cursus honorum nelle magistrature cittadine, come si conveniva ad un giovane appartenente al recente patriziato. Molto presto, non ancora ventenne, esordì in quella che sarebbe stata un’ininterrotta catena di presenze nell’amministrazione della comunità udinese, assumendone anno dopo anno e a rotazione quasi tutte le cariche. Lo troviamo infatti più volte nell’ufficio di giudice ai confini (1601, 1605, 1609) e poi in quello di avvocato dei luoghi pii (1602, 1614), provveditore “sopra la pace e i matrimoni” (1603), ripetutamente astante e giudice di pupilli (1607, 1611, 1636). Nel 1612 venne ascritto al Maggior consiglio della città – nei cui registri viene menzionato come “dottore e cavaliere” – in qualità di consigliere nobile ordinario perpetuo e, da questo momento, cominciò ad accedere stabilmente alle cariche più prestigiose. Sarebbe stato più volte (1616, 1619, 1621, 1622) deputato “de l’aggiunta” cioè uno degli uomini che affiancavano i sette deputati e negli anni seguenti sarebbe stato deputato egli stesso: nel 1623, 1625, 1627, 1635, 1639, 1641. Numerose volte conservatore del Monte di pietà (1620, 1623, 1627, 1629, 1631, 1633, 1635, 1640), avvocato dei luoghi pii (1614, 1635), collettore e dispensatore delle elemosine (1624, 1636), “presidente dell’orazione delle XL ore” (1616, 1626, 1639). Ma anche censore nel 1624, sindaco del monastero di S. Nicolò nel 1629, regolatore delle rate del dazio del vino nel 1631, e in due occasioni provveditore alla sanità: nel 1625 e nel 1630, oltre ad una serie di altre cariche minori. ... leggi La fittissima sequenza serve a mostrare un coinvolgimento eccezionalmente costante al governo della città che fa del F. uno degli uomini più rappresentativi ed influenti del ceto dirigente cittadino della prima metà del Seicento, uno degli attori più informati e partecipi delle linee di indirizzo politico della comunità. Elemento biografico questo che avrebbe segnato anche il suo apporto alla politica feudale veneziana e la prospettiva con la quale avrebbe prestato il suo servizio per Venezia. Nel 1622 alla morte del padre e per volontà del luogotenente Luigi Mocenigo, il F. gli sarebbe subentrato infatti nell’incarico di avvocato fiscale della Repubblica nella Patria del Friuli e, di lì a poco, anche in quello di provveditore dei confini del medesimo territorio: «non ebbe il principe di andare fuori di quella famiglia a ricercargli successore» sottolinea il Liruti a dimostrazione di un caso, per altro non infrequente, nel quale incarichi consulenti di natura tecnicogiuridica passavano da una generazione all’altra all’interno di un ristretto gruppo di famiglie cittadine. Questi uomini, per la loro formazione giuridica e per l’azione antisignorile che sostenevano, si segnalavano come i soggetti più indicati a coadiuvare la politica di riforma che, a partire dalle leggi feudali degli anni Ottanta del Cinquecento e dall’istituzione dei provveditori sopra feudi, Venezia stava perseguendo. Su richiesta del Senato veneto (che motivava la sua decisione nella ducale del 22 dicembre 1629) e per incarico del luogotenente Girolamo Venier, nel 1630 il F. iniziò la compilazione di un’opera con la quale fornire una prima e sistematica ricognizione della qualità dei feudi friulani, opportuna per porre ordine all’intricata materia feudale friulana, ove erano attive molte diverse “spezie” di feudi, per individuare le alterazioni che nel tempo si erano prodotte, per porre rimedio ai frequenti abusi di giurisdizione e ai conflitti che conseguentemente ne insorgevano. L’incarico affidato al F. mirava infatti a individuare il perdurare di quei comportamenti illegittimi che, nonostante l’intervento normativo del 1586 e l’avvio dell’attività della magistratura competente, continuavano ad essere largamente e quasi strutturalmente diffusi con grave danno fiscale e diminuzione della sovranità dello stato. La relazione che ne uscì risultò di notevole importanza per una conoscenza storica e giuridica dell’istituto del feudo in Friuli e il Senato nel luglio del 1636 accogliendone i risultati e affidando il trattato all’ufficio dei provveditori sopra feudi ne lodò la qualità, onorando il F. del titolo di cavaliere aurato. Pur attingendo a una solida base dottrinaria e in particolare ai giuristi più noti che avevano trattato la materia feudale, il lavoro venne costruito principalmente a partire dalla consultazione e dallo spoglio della documentazione e delle investiture conservate a Udine negli archivi del luogotenente e negli archivi della città. Carte importanti che testimoniavano l’intricata situazione friulana e le sue radici storiche e che in quei decenni cominciavano ad essere raccolte e utilizzate proprio a fini amministrativi; un’attività di riordino cui in precedenza Erasmo Graziani aveva dato un grande contributo, anch’egli avvocato fiscale prima di diventare consultore e feudista eminente della Repubblica. La conoscenza delle tradizioni giuridiche e consuetudinarie nella materia risultava infatti preliminare ad ogni azione di governo perché – come faceva notare il F. – «è regola indubitata di ragione che nella materia feudale s’attende la consuetudine del luogo nel quale sono situati li feudi, e non quella del luogo ove sono concesse le investiture» (Dissertazione, p. 4). La relazione del F. è divisa in quattro parti. Nella prima vengono ricostruiti l’origine, la specie, la qualità dei feudi e delle giurisdizioni, gli obblighi e i “carichi” a cui erano tenuti i feudatari al tempo dei patriarchi, mettendo così in luce le profonde differenze che intercorrevano tra feudatari liberi, ministeriali e abitatori e ricordando come solo sei fossero le famiglie che rientravano nella prima classe (Prata e Porcia «liberi assolutamente»; Polcenigo, Castellerio, Villalta e Strassoldo «liberi e ministeriali»). Tutti gli altri appartenevano alle altre due classi con conseguenti limiti nell’esercizio della giurisdizione, soprattutto in quella detta “del mero e misto imperio”, indebitamente ed estensivamente esercitata da molti giusdicenti a differenza di quanto consentivano le investiture registrate dai cancellieri patriarcali. Un caso a parte, esplicitamente segnalato nella sua eccezionalità anche dal F., era rappresentato dai Savorgnan, «eminentissimi in ogni tempo» e perciò aggregati al patriziato veneziano. Nella seconda parte della dissertazione l’analisi si fa più precisa e passa a considerare caso per caso, comparando le caratteristiche di ogni singolo feudo con le originarie investiture per valutarne anche eventuali «occultazioni di beni feudali». Nella terza si verifica, sulla base della comparazione precedentemente istituita tra qualità originaria dei feudi nell’epoca patriarcale e godimento effettivo in età veneta, quali e quante siano state le eventuali usurpazioni, i danni conseguentemente arrecati all’interesse pubblico e di altri privati. Nella quarta parte F. traccia le linee di possibili soluzioni per ripristinare lo status ante, per correggere gli abusi e per consentire di sanare il pregiudizio che ne derivava all’erario e alla camera fiscale udinese, soprattutto per le minori entrate percepite dai feudi censuali della Patria. Lo scritto, che godette di una certa diffusione (come testimoniano le molte copie manoscritte sparse nelle biblioteche friulane e venete), rappresentò riferimento importante per la riflessione successiva di provveditori e consultori in iure feudisti, anche se la prudente politica della Serenissima tradusse solo parzialmente in pratica il suo potenziale riformatore; in ogni caso in misura insufficiente rispetto a quell’intervento ben più incisivo che Udine auspicava venisse adottato a limitazione del potere dei castellani e di cui F. era sicuramente voce. La dissertazione costituì infatti, in questa prospettiva, uno dei testi fondamentali a cui la tradizione antisignorile e antifeudale della città avrebbe continuato a richiamarsi: pagine e considerazioni, quelle del F., che sarebbero state messe puntualmente in campo in quei ricorrenti conflitti che, nei secoli successivi, pur partendo da concreti interessi territoriali avrebbero trovato ogni volta vasta eco nelle scritture politiche o letterarie che fossero – quelle di Romanello Manin o di Francesco Beretta ne sono esempio settecentesco – e che avrebbero continuato ad opporre la città alla nobiltà parlamentare fino all’Ottocento. Nella lunga tradizione di scritture cittadine di età moderna, la dissertazione dell’avvocato fiscale udinese costituisce se non una delle prime – anche il Belloni, ad esempio, nel secolo precedente aveva dedicato all’argomento un Tractatus de feudis –, la più organica trattazione giuridica intorno ai feudi friulani, punto fermo per questo di ogni rivendicazione successiva della città che aspirava al ruolo di capitale del territorio. Il F. fu anche presenza importante della vita culturale udinese essendo uno tra i fondatori dell’Accademia degli Sventati, per la quale scrisse diversi componimenti, come anche qualche scritto celebrativo e d’occasione tra cui ricordiamo l’Oratione recitata per la partenza da Udine del luogotenente Barbarigo nel 1635, quando era eminente deputato della città. Morì nel 1643.

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Bibliografia

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