MANZINI VINCENZO

MANZINI VINCENZO (1872 - 1957)

giurista, penalista, avvocato, docente universitario

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Il giurista Vincenzo Manzini.

Nato a Udine il 20 agosto 1872, morì a Venezia il 16 aprile 1957. Avvocato ed accademico, rappresenta una delle figure più insigni del diritto penale italiano del XX secolo ed ha segnato indelebilmente la tradizione criminalistica italiana contemporanea. Va certamente menzionata la sua autorità di cattedratico, espressasi, oltre che all’Università di Ferrara ed all’Università di Roma (con la prima cattedra di procedura penale), nella pluriennale attività presso l’Università di Padova ove fu nominato professore emerito nel 1942. L’importanza di M. nel panorama penalistico è dovuta non solo alle numerose ed importanti opere giuridiche – tra cui i poderosi Trattato di diritto penale e Trattato di diritto processuale penale – ma anche (e soprattutto) al fatto che egli fu uno dei fondatori dell’indirizzo tecnico giuridico, se non addirittura uno dei «sommi sacerdoti» (Calvi, in Berardi, 47). Al problema del metodo M. dedica, oltre a pagine fondamentali del Trattato di diritto penale, alcuni scritti minori come La scienza e il metodo del diritto penale, La concezione giuridicopositiva del diritto penale e la prolusione ferrarese su La crisi presente del diritto penale, delineando il proposito di costruire una scienza del diritto sistematica e rigorosa, e manifestando a più riprese diffidenza per i presupposti filosofici e sociologici del diritto penale. La dottrina dei delitti e delle pene, in quanto scienza giuridica, non può varcare, secondo lo studioso friulano, i limiti di formazione e di applicazione delle norme di diritto, che costituiscono l’oggetto specifico ed esclusivo delle sue elaborazioni: il diritto e lo Stato si autogiustificano o, quantomeno, sono sterili e metafisici i problemi della loro giustificazione ed i corrispondenti punti di vista assiologici esterni. ... leggi L’eccessiva attenzione del giurista attorno al momento empirico e sociologico della commissione del reato, pertanto, deve essere respinta. Il profilo sociologico del diritto penale non viene negato, ma esso «non implica affatto che la giurisprudenza debba uscire dal territorio suo proprio, mutare l’oggetto degli studi suoi, e considerare il diritto obiettivo altrimenti che quale una serie di precetti già formulati e sanzionati» (Manzini, 1933, 18). Il rifiuto di ogni tentazione filosofica e sociologica attorno al diritto rispecchia dunque la scelta metodologica manziniana, tesa a salvaguardare la purezza ed il rigore tecnico-operativo. Del resto, nel panorama della scienza giuridica del primo Novecento vi era una diffusa tendenza “antifilosofica”, finalizzata alla tutela ed alla promozione non solo della scienza giuridica come scienza del diritto positivo, ma anche della imprescindibilità, per il giurista, del diritto positivo stesso. M., dunque, segue la prospettiva dei giuristi del suo tempo: consolida l’esigenza di salvaguardia dell’autonomia della scienza penalistica accentuando l’aspetto tecnico e convenzionale del proprio sapere; utilizza, insomma, gli strumenti del metodo tecnico-giuridico per proteggere, nel medesimo tempo, non solo la dignità formale della scienza giuridica come scienza del diritto positivo, ma anche le ragioni sostanziali del diritto penale – anche processuale – del quale il giurista friulano è stato artefice intellettuale sempre presente, sia come studioso che come “legislatore” (va ricordata, sotto quest’ultimo aspetto, l’opera preziosa svolta nella preparazione del codice penale e del codice di procedura penale del tempo, alla cui redazione partecipò come membro della Commissione ministeriale). Significativo è l’attacco portato da M. alla filosofia del diritto e in generale alla riflessione sul problema dei fondamenti del diritto penale nelle prime pagine del celebre Trattato: «Appare del tutto superflua, per gli studi nostri, quella parte strettamente filosofica che i criminalisti dei secoli XVIII e XIX solevano premettere alle loro trattazioni. Il ricercare i cosiddetti fondamenti supremi e la nozione del diritto […] oggi non è più permesso ad una disciplina eminentemente sociale, positiva e di buon senso, quale è la nostra» (Manzini, 1933, 6). È singolare tuttavia come lo stesso M., proprio in un brillante saggio filosofico d’ispirazione liberale sui fondamenti del diritto penale scritto molti anni prima, polemizzasse duramente contro prese di posizioni simili a quelle poi compiute nel Trattato. A fronte dell’assunto secondo cui «lo Stato punisce perché punisce, e come non si sente il bisogno di giustificare l’esercizio del diritto civile, così è perfettamente superfluo l’indicare su quali principi di ragione si fondi la sanzione penale» (tesi patrocinata da Carnevale), M. sostiene che tale affermazione «è assai più degna d’essere scritta sulla porta di una caserma, che d’ornare il propileo d’uno dei templi della ‘scuola critica’ del diritto penale» (Manzini, 1899, 60). Come spiegare dunque il successivo “voltafaccia” nei confronti della filosofia del diritto? Forse possono servire le parole con cui lo stesso M. sostenne la subalternità delle idee filosofiche alle idee dominanti del tempo: «I filosofi, con i loro artificiosi sistemi, nulla creano […]. La filosofia non ha mai avuto e non avrà mai alcuna influenza sui rapporti sociali, se non rispecchia la coscienza e l’opinione della collettività dominante» (Manzini, 1931, 63; sul punto si veda Ferrajoli, 2002, 231, n. 40); rispetto alle opere di gioventù, peraltro, M. assumerà in seguito posizioni diverse anche in relazione a questioni più concrete, dal sostegno dato alla reintroduzione della pena di morte, avversa in gioventù, alla dottrina statalistica del bene giuridico; dalla negazione della presunzione d’innocenza fino all’apologia dei lineamenti inquisitori del processo misto). Duro, peraltro, è l’attacco di M. alle dottrine positivistiche della difesa sociale, elaborate in Italia da Enrico Ferri, Raffaele Garofano, Eugenio Florian e Filippo Grispigni: l’idea centrale di questo orientamento, come noto, è che il delinquente è un essere antropologicamente inferiore, più o meno deviato o degenerato; il problema della pena, allora, equivale a quello delle difese più adeguate della società dal pericolo da esso rappresentato. Secondo Ferri, «difesa giuridica equivale perfettamente a difesa sociale, perché società e diritto sono due termini correlativi e convertibili». Ed è proprio contro la posizione di Ferri che si fanno vibranti le critiche di M.: «[…] si consultino i fasti odierni del militarismo francese e anche un po’ quelli della politica d’altri paesi […] e poi dicasi quante infamie non si sono commesse e non si vadano commettendo sotto il bieco stendardo della difesa sociale e dei suoi equivalenti» (Manzini, 1899, 78). «Il Garofalo ed il Ferri», prosegue M., «non si nascondono gli eccessi cui porterebbe l’adozione di quel principio. Il primo infatti, dopo aver raccontato che durante il regno di Enrico VIII furono impiccati nientemeno che 72.000 oziosi e vagabondi, scrive che i suoi ‘sentimenti più intimi protestano contro l’uccisione legale di chi non è convinto d’altra colpa se non di ozio o di mendicità’; ma trova che ‘a rigor di logica le leggi sanguinarie dell’Inghilterra del secolo XVI sarebbero giustificate’ e che ‘dal punto di vista della selezione’, quei settantaduemila impiccati hanno senza dubbio epurato la razza anglo-sassone. E il Ferri, a sua volta […] approva, con alcune ‘riserve di forma’, la proposta d’un certo Edgar, che vorrebbe castrare i recidivi ed i pazzi! […]. Sarebbe un sostitutivo penale veramente meraviglioso! L’Edgar, nel proporre il suo disegno al parlamento del Michigan deve aver certamente pensato a queste parole del Garofalo: ‘Non punire i figli dei delinquenti, ma impedire che nascano’: produrre colla morte del delinquente o coll’isolamento perpetuo un’artificiale selezione, da cui sarebbe migliorata la razza umana» (Manzini, 1899, 81). Ma M. prende le distanze non solo dalla Scuola positiva – di questa non condividendo l’esasperazione del materialismo che porterebbe ad una indebita identificazione del giusto con l’utile –, ma anche dalla Scuola classica – respingendo l’eccesso di spiritualismo che finirebbe per attribuire ai precetti penali una caratterizzazione di rango religioso. Invero, nella prolusione pronunciata per l’inaugurazione dell’anno accademico 1899-1900 presso l’Università di Ferrara, M. traccia il proprio giudizio di inadeguatezza della tradizionale classificazione delle Scuole penalistiche. Ben diverso, rispetto all’atteggiamento nei confronti della filosofia e della sociologia, fu invece l’approccio di M. nei confronti della ricerca storica. Oltre alla monografia sulla legge di Hammurabi, invero, si deve allo studioso friulano un robusto contributo alle ricerche sulla genesi del diritto e della procedura penale, che egli chiama «Paleontologia criminale»; e poi lo studio sulla Procedura ordalica, quello sui Libri penitenziali, lo scritto La bancarotta e la procedura fallimentare nel diritto veneziano; la monografia L’omicidio rituale, infine, rappresenta la più ampia analisi storica dell’omicidio dovuto alla superstizione. Ma, in generale, in tutte le opere di M. la storia del diritto penale occupa un ruolo centrale, anche per l’elaborazione dogmatica degli istituti. L’opzione metodologica di M. rinvia, in sostanza, a quell’idea di ordinamento giuridico “more geometrico constructo”, per la quale non «interessa conoscere scientificamente il diritto positivo e quindi se ne fa la scienza, ma si fa la scienza come scienza del diritto positivo perché interessa fare la scienza del diritto e trovando nel diritto positivo l’oggetto che la rende possibile, le si assegna appunto questo oggetto» (Scarpelli, Cos’è il positivismo giuridico, Milano, 1965, citato da Berardi, 2003, 163). In tale contesto, secondo M., è ben chiara la funzione e la giustificazione del diritto penale. Quanto alla prima, essa consiste nella tutela e nella reintegrazione dell’ordine giuridico generale: il diritto penale è, quindi, costituito da un insieme di precetti alla violazione dei quali è correlata una sanzione. Quanto al criterio giustificativo del comando penale, M. lo spiega in questi termini: «Il potere collettivo sovrano riconosce che il fine superiore del mantenimento dell’ordine giuridico non può essere raggiunto se tutti e ciascuno non lo antepongono ad ogni altro fine; e perciò sono rinvenuti universalmente giusti i divieti e gli obblighi correlativi. È dunque un criterio di necessità, informato ad un criterio di minima sufficienza» (Manzini, 1933, 75 s.). Insomma, la tutela giuridica per il tramite di norme penali è di pertinenza esclusiva del potere sovrano, in forza di un criterio non di giustizia bensì di necessità: la norma giuridica statale è giusta in quanto necessaria, non viceversa. Anche la pena è, nell’ottica di M., «giustificata dalla necessità di determinare i soggetti all’obbedienza dello Stato, diretta al mantenimento e alla reintegrazione dell’ordine giuridico generale» (Trattato di diritto penale, I, 1950, 77). Di fronte all’opera di M. si deve constatare anzitutto come essa sia sempre stata animata dal più fervido e rigoroso tecnicismo formalista. Tuttavia egli ha sempre salvaguardato, nonostante il contesto storico-politico di riferimento, gli strumenti di garanzia della posizione soggettiva dell’imputato nel processo. In particolare, il diritto alla difesa, secondo il giurista friulano, deve sempre essere riconosciuto, non solo e non tanto in funzione di tutela individuale dello “status libertatis”, ma soprattutto come strumento di promozione della verità e della giustizia di ogni decisione giudiziaria. D’altro canto, il rischio del trionfo esclusivo, nel nostro ordinamento, delle istanze della sociologia criminale non può essere trascurato; e, forse, i meriti di questo mancato successo si devono anche alle suggestioni manziniane ed al suo tecnicismo giuridico. L’esaltazione del diritto positivo vigente, nonostante comportasse indubbiamente aspetti “totalitari” (la tendenziale messa al bando di ogni istanza critica e di riforma), ha rappresentato un momento fondamentale per la crescita della nostra scienza penale e per l’affermarsi di criminalisti di primo piano che ancora oggi echeggiano in dottrina (Delitala, Bettiol, Antolisei, Nuvolone, Vassalli, solo per citarne alcuni). Peraltro, tutti – ad eccezione di Cordero – coloro che si sono interessati a M. hanno esaltato la qualità della sua produzione intellettuale, a tutt’oggi, nonostante il mutato paradigma giuridico-politico, insuperato esempio di sistematizzazione del diritto penale. Fondamentale, ovviamente, nella produzione manziniana, è il celebre Trattato: la più completa esposizione – nonché un monumento di chiarezza ed equilibrio – del diritto penale che la nostra letteratura giuridica abbia avuto ad opera di un sol uomo (Pisapia, 1980, 199). Cosa si aveva prima di M. nella letteratura penale? Vi erano certo eccellenti esegeti (Manjno, Tuozzi, Masucci). Essi però li limitarono a scrivere commenti che non meritano l’oblio, ma commenti: «il tessuto connettivo della scienza penale era ancora fra le nebbie del futuro» (De Marsico, 1960, 147). M. non fu un semplice interprete della norma penale, bensì fu il primo ed il più grande dei sistematici: essersi imposto questo compito e questo limite è forse il segreto della insuperabile solidità della sua opera. «Partire dalla norma, scomporla nei suoi elementi molecolari, disgregare la molecola nei suoi atomi, scindere l’atomo, porre sotto tutti i possibili riverberi i possibili riscontri concreti, ed in ognuna di queste soluzioni segnare un limite su cui il cittadino trova l’imperativo da rispettare e il giudice l’area da riconoscere al lecito» (ibid., 151) significa impedire l’arbitrio e l’esorbitanza nell’applicazione della legge penale. Insomma, M. ha indubbiamente il merito di aver costruito «dighe possenti […] non soltanto contro il pericolo di straripamenti ideologici o politici nel diritto penale sostanziale» (ibid., 170), ma anche nell’ambito del diritto processuale. In conclusione, riscoprire il pensiero di M. e la sua idea (forse utopica?) di costruire una scienza del diritto sistematica e rigorosa al modo delle scienze sperimentali, e dunque privilegiare lo studio del metodo evidenziando il ruolo centrale che ha nell’ordinamento il rapporto giuridico analiticamente considerato, costituisce – ancora, e forse soprattutto, oggi – un buon esercizio per chiunque abbia a che fare con il diritto e, in particolare, con il diritto criminale. Oggi siamo abituati, sempre più spesso, a fare i conti con il cosiddetto diritto penale giurisprudenziale: la giurisprudenza sempre più di frequente è fonte di diritto, nel senso non già che è abilitata a creare norme astratte, bensì che produce norme applicate ai casi concreti, diritto concretizzato casisticamente (ampiamente, sul punto: Donini, 2004, 159 s.). Certo, per un penalista di tradizione europeo-continentale non è facile prendere atto o rassegnarsi a prendere atto di quanto sta accadendo; d’altro canto non si può negare che il penalista “normotipico” rappresenta – nel panorama giuridico-penale odierno – un soggetto in via di estinzione, se non del tutto estinto. Tuttavia, riconoscere – è ormai un dato di fatto – la “creatività” giurisprudenziale «non vuol dire essere disposti ad avallare la discrezionalità interpretativa più spinta e disinvolta; al contrario, il riconoscimento degli ampi margini di ‘inevitabilità’ di tale discrezionalità sollecita un controllo critico il più rigoroso possibile dei metodi interpretativi, delle tecniche argomentative e degli stili di ragionamento che la giurisprudenza utilizza nella prassi» (Fiandaca, 2005). E certamente, in quanto a rigore metodo logico, M. era e rimane un insuperato maestro.

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Bibliografia

V. MANZINI, Diritto penale, in Digesto Italiano, IX (1899), 60; ID., Trattato di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo codice, Torino, UTET, 1931; ID., Trattato di diritto penale italiano, Torino, UTET, 1933.

A. DE MARSICO, Penalisti italiani, Napoli, Jovene, 1960; G.D. PISAPIA, Vincenzo Manzini, in Novissimo Digesto Italiano, X, Torino, UTET, 1980, 199; L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma-Bari, Laterza, 2002; A. BERARDI, Vincenzo Manzini. Del metodo giuridico, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2003; M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, Milano, Giuffrè, 2004; G. FIANDACA, Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione, «Cass. Pen.», 5 (2005), 1722.

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