MOISI GIOVANNI

MOISI GIOVANNI

giurista

Figlio di Mosé di Ottilio da Villaco, G. M., dottore di diritto civile, è legato a passaggi particolarmente delicati della storia del Friuli, quali le trattative per la pace con la Repubblica Veneta nel 1420 e la prima fase della riforma delle Constitutiones Patriae che ne conseguì. Esse erano sostanzialmente ancora quelle approvate dal parlamento friulano durante il patriarcato di Marquardo di Randeck ed elaborate dal 1366 al 1386. All’indomani dell’insediamento delle autorità veneziane il parlamento riprese infatti la propria attività legislativa occupandosi in particolare della riforma delle costituzioni, argomento non esaurito nel 1414, in un tentativo di riforma che restò sostanzialmente inattuato a causa della successiva crisi dello stato patriarcale. Quando nel 1425 il luogotenente Francesco Bembo stabilì di affidare ad alcuni esperti la riforma delle costituzioni friulane, si trovavano tra gli incaricati Nicolò da Portogruaro e Nicolò di Attems, affiancati in tale funzione da G. M., al quale il Leicht assegna un ruolo preponderante in seno alla commissione creata ad hoc. La revisione delle costituzioni si sviluppò per fasi, la prima delle quali comprende l’arco temporale dal 1425 al 1429. Una seconda fase delle revisioni riprese nel 1437; considerato che nel 1436 il M. era ancora in piena attività quale vicario del luogotenente Vitale Miani, è attendibile che egli abbia partecipato anche a questo secondo momento di revisione. Alla fine di questo ciclo di lavori, periodizzati dal Leicht (che indica un inizio dei lavori nel 1425-29 e una ripresa degli stessi nel 1437, precisando che due successive fasi si sarebbero svolte dal 1442 al 1446 e dal 1473 al 1477, con ulteriori modifiche nel 1484 e nel 1529), una delle innovazioni più significative fu quella che toglieva al parlamento lo “ius dicendi”, o funzione giurisdizionale, in alcuni limitati casi che erano contemplati sotto le voci «Super eodem citato, vel ambobus, partibus allegantibus possessionem suam. ... leggi Quando allegatur possessio noviter acquisita, et incidenter allegata super petitorio. De massariis et colonis ad probandum possessionem admittendis». Di maggior portata, perché strutturale, almeno nelle intenzioni, fu la riforma riguardante il superamento della procedura giudiziale “per astantes” che era tipica del processo friulano con tradizioni risalenti all’età longobarda-franca. Un giudizio negativo su tale procedura “per astantes” risulta anche da una lettera che papa Urbano V aveva indirizzato al patriarca Marquardo già nel luglio 1367. Nonostante l’autorevole intervento, tali presenze nei collegi giudicanti non furono eliminate e l’opinione negativa della curia romana non cambiò a distanza di tre secoli, se G.B. De Luca nel Dottor volgare – versione volgarizzata del Theatrum veritatis et iustitiae sive decisivi discursus per materias […] – affrontò nuovamente l’argomento palesando la necessità di evitare di parlare in latino in presenza di astanti fra i giudici. Ulteriori persistenze di questa forma di giudizio nella storia del diritto locale sussistettero ben oltre, ad esempio nel 1757 in una terminazione del luogotenente Leonardo Donà. Il Leicht stesso specifica per altro che, nonostante la riforma ed il travagliato cammino per superare tale «tumultuosa procedura per astantes» anche nel periodo veneziano, «il vecchio sistema continuò in qualche giurisdizione feudale». Tra le innovazioni apportate dalle “reformationes” fu importante l’introduzione obbligatoria dei “libelli” nelle citazioni che già era stata anticipata da alcuni statuti, ad esempio da quello di Sacile. Invero le costituzioni marquardine prevedevano già una forma di “vocatio in ius” tramite “cedula” o nota scritta, dove erano indicati il nome del convenuto, l’oggetto della controversia e il giorno della citazione in giudizio. Nella riforma intervenuta in età veneziana, oltre a rendere obbligatorio l’uso del “libello” nelle cause che superavano le 50 lire di soldi, si dovevano riportare “positiones vel exceptiones” dell’attore. Il reo, o convenuto, doveva rispondere attenendosi agli stessi criteri. Nonostante le innovazioni la portata generale della riforma non riuscì a porsi, come nelle intenzioni, con valore di universalità, quale statuto generale della provincia ed anzi da un punto di vista tecnico è giudicata meno valida rispetto alle Constitutiones Marquardine, ciò anche a causa del sussistere di una aperta rivendicazione degli “iura propria” da una parte della comunità. Ed è ancora il Leicht che inquadra il problema in modo più generale annotando come nel mondo giuridico friulano vi fosse contrasto fra due scuole giuridiche diverse: l’una portata dalle famiglie feudali, intente nella conservazione dei propri privilegi, e l’altra sostenuta dalle famiglie cittadine che avevano “serbata la legge romana”. A quest’ultimo ambito appartenevano giuristi formati nelle scuole di diritto di Bologna e di Padova, ove vigeva l’assoluta prevalenza del diritto comune (Leicht). L’azione del M. e quella di quanti come lui contribuirono alla riforma delle costituzioni s’inserisce in quella fase che riguardò il Friuli, ma che fu espressione di un movimento storico-giuridico più ampio, definito dal “diritto comune sussidiario”. Tale concetto di sussidiarietà si rapporta con l’affermazione dello “ius proprium” come fonte primaria degli ordinamenti particolari. In proposito il Leicht cita la “narratio” di una ducale emessa dal doge Francesco Foscari in data 14 luglio 1429, che tocca esplicitamente l’argomento ponendosi l’obiettivo di «ottenere, mediante una revisione contemporanea delle costituzioni e degli statuti, una certa uniformità nella legislazione friulana». Il M., oltre che il ruolo di consulente-legislatore, ricoprì anche quello di ambasciatore del patriarcato a Venezia nel corso delle trattative di pace del 1420. Una stimata frequentazione quale diplomatico dell’ambiente veneziano è attestata dalla presenza del giurista che partecipò, per mandato consiliare, a una delegazione inviata a Venezia in una fase successiva alla dedizione, definibile come opera di consolidamento dei rapporti con Venezia capitale, al fine di congratularsi per la nomina del doge Francesco Foscari. Gli altri componenti furono Giovanni Susanna e Giovanni di Castello. La propensione di G. M. per l’attività diplomatica riemerse quando egli, insieme con il luogotenente di Udine e nuovamente con Giovanni di Castello, si recò a Spilimbergo per accompagnare il marchese di Ferrara che si trovava in Friuli. Anche questo fu un incarico svolto “de mandato regiminis” e non ne vedremmo forse notizia se il camerario udinese in carica non avesse annotato la spesa di 72 soldi per i tre cavalli necessari per la missione. Dall’aprile del 1419 spesso si notava la sua presenza al parlamento, che venne anche registrata in una relazione di seduta del 1423, quando da parte dei rappresentanti si decise di accettare tra i membri costituenti anche quelli della comunità di San Daniele. Con il trascorrere degli anni gl’incarichi a lui affidati si fecero più delicati. Più tardi G. M. sarebbe stato impegnato in una missione da parte della comunità udinese per trattare con i castellani e con le comunità friulane sulla revoca della costituzione “De agnatis et vicinis”. In proposito Vincenzo Joppi ci riporta il testo della proposta formulata «in arengo surgens legum doctor dominus Iohannes Moysi unus ex dominis septem deputatis ad regimen terre Utini». Come ci si potrebbe attendere, egli fu presente alla discussione del parlamento nella quale i vari paesi del Friuli dovettero pronunciarsi in merito alle nuove costituzioni. Ad ogni modo già nel 1423, prima che i rappresentanti di Venezia lo investissero di un’autorità che gli veniva in gran parte dall’ufficio, la cittadinanza dimostrava chiaramente di apprezzare la sua opera e di cercarne la collaborazione. In tale anno, ad esempio, egli fu scelto, insieme con il cancelliere Giovanni Susanna, per trattare con il grammatico Giovanni da Amaro per indurlo a trasferirsi da Venezia a Udine. I contatti, sebbene non avessero sortito esito positivo, servirono tuttavia a trovare un sostituto come Antonio Baratella. In questo anno e in quello successivo il M. fu uno dei deputati “ad regimen” con l’incarico speciale di presiedere agli affari dei pupilli insieme con il notaio Pietrobuono Giuseppi. Nel 1424, probabilmente proprio in seguito a tutti questi incarichi che avevano consolidato la sua fama presso i concittadini, fu impegnato in una serie di arbitrati, alcuni fra semplici privati, altri fra privati e la fraterna di S. Maria dei Battuti e la fabbrica del duomo di Udine. In queste occasioni G. M. affiancò talvolta qualche persona più importante di lui, come il vicario del luogotenente, il dottore Leone Lazzara. Ciò pone il problema sui rapporti che il M. intessé con i concittadini udinesi. Si trattava di persone che egli in gran parte incontrava nelle aule di tribunale, e non sempre nelle vesti di procuratore, come nel 1420, ma semplicemente come di testimonio ai processi. Oltre al Lazzara, incontrò uomini come Gianfrancesco Capodilista, Tommaso Piacentini e Vittore Mainardi, tanto per ricordare i nomi di alti funzionari veneti qui operanti; ma non si possono dimenticare neppure i friulani Antonio da San Daniele, dottore in utroque, il cui incontro con il M. si può far risalire almeno al 1419 e successivamente al 1420, nonché giuristi quali Giuliano da Firenze, Giovanni Cavalcanti, Antonio da Belgrado ed Erasmo, per citare solo personaggi di un certo rilievo. Un’interessante proposta, avanzata dal M. in parlamento, circa la necessità di una registrazione dei nati da parte della chiesa di S. Maria Maggiore di Udine riconferma in questo dottore un atteggiamento giuridico di rinnovo e di apertura, lo stesso da lui esplicitato nella sua opera sui consulti legali. La cronologia documentata della sua vita si pone finora fra due date, con un divario di vent’anni: fra il citato 1419 e il 1449, quando per la prima volta si trova un accenno alla sua morte, si ricorda cioè Allegrezza figlia de “quondam” G. M. L’ultima data relativa alla sua attività è il 9 dicembre 1445. Si sa che si era sposato nel 1421 con tale donna Allegrezza dalla quale aveva avuto molti figli: Allegrezza, Filippo, Gerardo, Caterina, Amoroso ed Elisabetta. Poco si conosce circa il patrimonio familiare. Ci è noto che insieme con il fratello Candido egli possedeva alcuni beni in Chiavris, alla periferia di Udine, beni che nel 1432 furono venduti. Forse tale vendita è da porsi in relazione con la morte del padre, avvenuta nello stesso anno. Alcuni anni prima, nella stessa zona, il M. aveva fatto spangare una braida a nome della madre.

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Bibliografia

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